Attualità
5.5.2021
Cybersecurity360.it - Marina Rita Carbone

AI: nuova bozza del Regolamento UE

Ecco il Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, sul percorso del GDPR

La nuova bozza del Regolamento Ue sui temi dell’AI sembra porsi  come un evoluzione del GDPR, prevedendo altresì sanzioni più alte dello  stesso: sino al 6% del fatturato globale. La normativa stabilisce numerose  novità nella gestione dei sistemi AI utilizzati, in particolar modo nel  settore della videosorveglianza e del riconoscimento facciale, dove fanno da  punto di riferimento i principi fondamentali del GDPR. Ai sensi dell’art. 5  del Regolamento è vietata l’immissione sul mercato di sistemi di AI che utilizzino  tecniche che vanno oltre la coscienza della persona, al fine di distorcerne il  comportamento, causando un danno fisico o psicologico; l’immissione di  sistemi che sfruttino qualsiasi vulnerabilità di un gruppo di persone a causa  dell’età, disabilità fisica, mentale al fine di falsare materialmente il  comportamento di una persona; l’immissione di sistemi di AI da parte di  pubbliche autorità per la classificazione dell’affidabilità delle persone  fisiche, sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali  (c.d. social scoring), che possa comportare trattamenti pregiudizievoli o  sfavorevoli di talune persone fisiche; è altresì vietato l’uso di sistemi di  identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al  pubblico, a meno che l’uso sia strettamente necessario per la persecuzione  di una serie di obiettivi di sicurezza pubblica e di prevenzione della  criminalità. Rispetto al GDPR i principali punti di contatto, riguardano  innanzitutto l’obbligo in capo al produttore del sistema di svolgere un c.d.  conformity assessment e la valutazione dei rischi, dove il principale  strumento di assessment è rappresentato dal registro dei trattamenti, al fine  di svolgere idonee valutazioni del rischio del trattamento rispetto ad  eventuali pregiudizi che possono gravare sull’interessato. In base al nuovo  art. 9 del Regolamento dovrà altresì essere implementato un vero e proprio  sistema di gestione del rischio connesso all’utilizzo dei sistemi di  intelligenza artificiale. Altro aspetto ripreso dalla normativa è la  previsione di specifici obblighi di trasparenza sul funzionamento del  sistema, non solo nei confronti dell’interessato, ma anche nei confronti di  chi acquista e utilizza tali sistemi all’interno dei propri servizi. Allo  stesso modo in cui deve essere garantita la riservatezza, l’esattezza e la  sicurezza dei dati personali del GDPR, deve per i sistemi di AI essere sempre  preservata l’accuratezza, la robustezza, la resilienza e la sicurezza degli  stessi. Inoltre è previsto ai sensi dell’art. 62 l’obbligo per i fornitori  dei sistemi di AI ad alto rischio di notificare alle Autorità competenti  nazionali ogni incidente che possa costituire una violazione ai sensi della  legge dell’Ue e degli stati membri, così come per il GDPR è previsto  l’obbligo di notifica di un data breach.